1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito il seguente:
«5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano, altresì, corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali di tutti gli organi della scuola, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti».
1. È istituita un'apposita classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le abilitazioni all'insegnamento per la predetta classe sono rilasciate esclusivamente dalle istituzioni appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dalla presente legge.
1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«6. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori, è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima
1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera l) del comma 8 è abrogata;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Il Comitato nazionale procede alla verifica periodica del mantenimento, da parte di ogni istituzione, degli standard e dei requisiti prescritti».
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è abrogata. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi relativi all'edilizia scolastica degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore sono trasferiti in apposità unità previsionale di base iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, i fondi relativi all'edilizia di conservatori di musica e di accademie, di cui alla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, sono trasferiti in apposita unità previsionale di base iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.