PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito il seguente:

      «5-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono e attivano, altresì, corsi di formazione con valore abilitante per le discipline artistiche e musicali di tutti gli organi della scuola, nonché corsi di aggiornamento e di formazione in servizio per i docenti della scuola primaria e secondaria. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attivano anche corsi di formazione permanente per gli adulti».

Art. 2.

      1. È istituita un'apposita classe di concorso per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado. Le abilitazioni all'insegnamento per la predetta classe sono rilasciate esclusivamente dalle istituzioni appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dalla presente legge.

Art. 3.

      1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

      «6. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori, è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima

 

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attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della medesima disposizione e quello che sarà assunto ai sensi del successivo periodo, è inquadrato nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in sede di prima attuazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e). Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato. Ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I direttori amministrativi, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni attribuite al presidente dalla
 

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legislazione vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ed esercitato, altresì, funzioni e attribuzioni dirigenziali».

Art. 4.

      1. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera l) del comma 8 è abrogata;

          b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

              «8-bis. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale con funzioni analoghe a quelle del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Il Comitato nazionale procede alla verifica periodica del mantenimento, da parte di ogni istituzione, degli standard e dei requisiti prescritti».

Art. 5.

      1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è abrogata. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi relativi all'edilizia scolastica degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria superiore sono trasferiti in apposità unità previsionale di base iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, i fondi relativi all'edilizia di conservatori di musica e di accademie, di cui alla citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 23 del 1996, sono trasferiti in apposita unità previsionale di base iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.